Il diritto e la macchina a vapore

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    Di fronte alla comparsa delle prime automobili, il Parlamento inglese reagì approvando una legge per tutelare i pedoni e il traffico a cavallo. Il Locomotive Act del 1865 impose che, per ragioni di sicurezza, le auto dovessero circolare con almeno tre persone di equipaggio: un autista, un fuochista ed un portabandiera, il quale doveva precedere l’auto di almeno cinquanta metri sventolando un vessillo rosso. L’auto seguiva ad una velocità massima di due miglia all’ora.

    La storia della Red Flag Law è tra quelle di maggiore successo nello storytelling che domina il discorso narrativo sulla sharing economy, ed è proprio per questo che è importante interrogarla: per dare un senso, al di là della sua immediata dimensione evocativa, ad una storia per qualche ragione esemplare.

    Una possibile lettura ci suggerisce che il Locomotive Act fraintese la portata del nuovo che avanzava – l’automobile – dettando regole che con il senno di poi è facile definire quanto meno sconclusionate. Certo, ma perché tanto interesse per una remota e bizzarra legge?

    Esiste una lettura alternativa e più radicale della nostra storia, che ne interpreta meglio l’attualità ed il successo. Essa mostrerebbe che ad essere insensata non è solamente quella particolare legge, ad essere insensate sarebbero fatalmente tutte le leggi che tentano di regolare l’innovazione.

    La prima e più definitiva ragione a sostegno di questa conclusione è che il cambiamento si impone sempre sulle regole. Come dimostra il caso Napster – il primo servizio p2p di condivisione file nato a fine anni Novanta e durato appena un paio d’anni – non si ferma l’innovazione trascinandola in tribunale: il singolo innovatore può anche perdere la battaglia, ma di sicuro l’innovazione vincerà la guerra. Del resto – soleva affermare Felix Frankfurter, giudice della Corte Suprema dell’era Roosevelt – l’evento giuridico più importante del diciannovesimo secolo è stato l’invenzione della macchina a vapore.

    Una seconda ragione si focalizza sul modo sperimentale, per prove ed errori, con cui si fa innovazione. Gli innovators conoscono meglio degli altri ciò che fanno e devono essere lasciati liberi di agire: perché provando e riprovando alla lunga migliorano la qualità e la quantità di prodotti e servizi e con essi la vita di tutti noi. Al contrario, le leggi regolano le attività umane preventivamente, in modo “generale e astratto”, irreggimentando così un futuro per definizione imprevedibile entro rigidi schemi precostituiti. Oltretutto, chi fa le leggi soffre un problema di “asimmetrie informative” – non possiede quasi mai le informazioni necessarie – e per di più è esposto al rischio di “cattura” da parte degli stessi soggetti regolati, generalmente gruppi di interesse consolidati (Rachel Botsman suggerisce che a fare lobbying per il Locomotive Act siano stati i proprietari di diligenze e ferrovie). Con internet si aggiunge poi un’ulteriore ragione per fare a meno delle leggi.

    La crescente mole di informazioni rende le persone più consapevoli, facilita le scelte e riduce il rischio di “fallimenti del mercato” che tradizionalmente giustificano l’intervento del legislatore. Viviamo tutti in una grande reputation nation – secondo l’espressione di Lior Strahilevitz – in cui i sistemi di rating ed il timore di “sanzioni reputazionali” modificano i nostri comportamenti anche senza la minaccia del diritto.

    Si fonda su queste articolate premesse la tesi, accolta in tanta letteratura sulla sharing economy, secondo cui l’architettura delle piattaforme p2p porti con sé efficaci strumenti di informazione e di tutela. E che, di conseguenza, la soluzione ai problemi giuridici sorti per effetto delle nuove forme economiche sia riconoscere al mercato stesso il compito di autoregolarsi, magari – come sostiene Arun Sundararajan – delegando il controllo a self-regulatory organizations sulla falsariga delle gilde medievali.

    Sul fronte opposto, ad interpretare il ruolo che un tempo fu dei proprietari di diligenze a cavallo e ferrovie a vapore, ci sono oggi gli attori dei comparti tradizionali – tassisti, albergatori, intermediari di vario genere – i quali accusano la sharing economy di non rispettare le prescrizioni di legge. In questo modo – osservano – non si garantisce la qualità del servizio, l’incolumità del consumatore, la trasparenza del mercato. E soprattutto si consente ai nuovi agenti economici di agire al di fuori di regole stringenti e costose, e di godere così di un indebito vantaggio competitivo. La controreplica più frequente è che molte delle norme in questione sono anacronistiche e discriminatorie, pensate per mantenere rendite di posizione più che per favorire la collettività.

    Le cronache riportano ogni giorno di scontri frutto di queste opposte visioni: estendere le vecchie regole ai nuovi entranti (“regulating up”) o ridurle anche per i comparti tradizionali (“deregulating down”).

    In entrambi i casi appare chiaro che le soluzioni giuridiche del ventesimo secolo non sono in grado di dare risposte alle organizzazioni economiche del secolo nuovo. “Chiedere ai giurati di stabilire se gli autisti di Lyft siano dipendenti o collaboratori esterni – affermava qualche giorno fa il giudice della corte californiana chiamata per la prima volta a pronunciarsi sul punto – è come consegnare loro una tessera quadrata e far scegliere in quale tra due figure tonde posizionarla”. Ad affrontare il dilemma, da soli e con armi spuntate, sono stati finora soprattutto amministrazioni locali e giudici di prima istanza, e non sorprende davvero che la risposta sia stata confusa e contraddittoria.

    Ad affrontare il dilemma, da soli e con armi spuntate, sono stati finora soprattutto amministrazioni locali e giudici di prima istanza

    Mentre il mondo si divide nel considerare Uber legale o illegale – il Wall Street Journal ha addirittura elaborato una mappa interattiva – e le grandi città in tutto il pianeta elaborano regole per Airbnb e gli short-term rental, l’autonomia privata continua a sperimentare formule nuove di “sharing” che mettono in continua crisi i decisori: dal ridesharing per gli aerei, vietato dalla Federal Aviation Administration americana, ad un servizio di condivisione di informazioni (a pagamento) sui parcheggi lasciati liberi da altri utenti, bandito dalla municipalità di San Francisco.

    Il bilancio è che interi comparti economici oscillano tra quotazioni milionarie e dubbi sulla loro stessa legalità. Non è solo una questione di regole e neppure di tecnologie. Il nodo centrale della riflessione è progettare una visione d’insieme delle nuove forme economiche e lavorare alla creazione di istituzioni incaricate di tradurre questa visione in politiche concrete.

    Da più parti si guarda con preoccupazione ad un’economia della “condivisione” caratterizzata da crescente flessibilità delle condizioni di lavoro, esternalizzazione del rischio di impresa e da una sistematica sottrazione ai vincoli di solidarietà sociale cui l’impresa tradizionale era comunque sottoposta, a partire dalla tassazione e dalle regole sul lavoro. La sfida è riportare il sociale in un’economia che negli ultimi cinque anni si è trasformata in larga misura da sharing a on-demand economy, come ha sintetizzato Yochai Benkler in un recente intervento al World Economic Forum.

    Il diciottesimo secolo credeva nel progresso, il ventunesimo discute di innovazione. La differenza è abissale. Il progresso vede l’umanità in costante miglioramento e il nuovo come intrinsecamente buono. L’innovazione no, può essere buona o cattiva. Del resto, l’aggettivo più accostato a innovazione è “distruttiva” – secondo la trionfante e contestatissima formula di Clayton Christensen – ed uno dei suoi effetti più dibattuti è la “disoccupazione tecnologica” di cui parlava Keynes quasi un secolo fa.

    Dobbiamo allora riconoscere che qualsiasi innovazione produce vincitori e vinti, e la sharing economy non fa eccezione. I perdenti della rivoluzione digitale sono soprattutto i lavoratori più vulnerabili ai processi di automazione del lavoro, mentre dovrebbero essere favoriti i possessori di capitale ed i lavoratori altamente qualificati (anche se finora la creative class ha avvertito ben poco, almeno a livello economico, questo ruolo privilegiato).

    È certamente importante riconoscere le opportunità di mercato e di comunità che nascono con l’insorgere delle nuove pratiche di condivisione e il diritto sbaglierebbe a non valorizzare la capacità di regolazione e gli innovativi meccanismi di governo che queste esprimono. Allo stesso tempo, però, la società deve rivendicare con forza il proprio ruolo di decisione e di governo del cambiamento senza confondere, con illuministica fede nel progresso, le nuove forme economiche con la panacea di tutti i mali.

    Note