Diritto di maternità e convenzioni internazionali

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    Nelle scorse settimane, il “caso Vendola” ha provocato un acceso dibattito in merito alla gravidanza surrogata. Gli argomenti portati dai sostenitori delle diverse posizioni hanno coinvolto istanze delle più varie, insieme a teorie e grandi questioni religiose, morali, ideologiche.

    Secondo qualche osservatore – come Marino Sinibaldi, intervenuto su Internazionale – le polemiche mosse dagli oppositori della gravidanza surrogata originano da un sentimento omofobo latente e diffuso, la cui esistenza è del resto evidente, mentre secondo altri – come Giorgio Cremaschi – i suoi sostenitori perdono di vista aspetti di ordine socio-economico e ignorano come alla base di questa pratica, là dove avvenga con fine di lucro, si celi la violenza di classe.

    maternitàPochissimi, invece, hanno cercato lumi nelle normative internazionali e, in particolare, in quelle due convenzioni – ratificate dalla maggioranza degli stati del pianeta – che potremmo considerare le carte costituzionali in tema di minori: la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Unicef del 1989, e la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, meglio nota come la Convenzione dell’Aja del 1993. Se apparentemente possono sembrare non pertinenti, l’attenta lettura dei principi su cui si fondano dimostra il contrario.

    Negli anni della loro stesura, le due convenzioni si davano come principale obiettivo tutelare i minori e la loro mobilità internazionale, impedendo la tratta e la vendita degli stessi. Contemporaneamente, puntavano al contenimento dei diffusi atteggiamenti neocoloniali di enti, persone e istituzioni di paesi del Nord del mondo, ovvero intendevano impedire un drenaggio di minori a condizioni imposte unilateralmente, in base a dati rapporti di forza.

    La Convenzione dell’Aja, in particolare, dichiarava all’articolo 1° di puntare a “instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti, al fine di […] prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori”, là dove, con vendita di minori l’Articolo 2 del Protocollo integrante la Convenzione Unicef intende “qualsiasi atto o transazione che comporta il trasferimento di un bambino, di qualsiasi persona o gruppo di persone ad altra persona o ad altro gruppo dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio”. Significativamente, anche questo protocollo, così come la Convenzione a cui afferisce, è stato ratificato dalla grande maggioranza degli stati del pianeta.

    Particolarmente interessanti paiono due precisazioni relative all’adozione: ai sensi dell’art. 4 della Convenzione dell’Aja, gli stati devono vigilare affinché il consenso delle persone coinvolte non sia stato ottenuto “mediante pagamento o contropartita di alcun genere” e “il consenso della madre, qualora sia richiesto, sia stato prestato solo successivamente alla nascita del minore”.

    Non sono cioè ammessi accordi preliminari tra la donna che partorirà il bambino e terzi, ai quali si intenda trasferire il vincolo di genitorialità. La fattispecie degli accordi relativi a bambini non ancora nati è quindi contemplata da questi trattati, tanto che le normative nazionali e le carte per i diritti dei minori e degli adolescenti approvate nei vari paesi da cui provengono i minori adottivi tornano spesso sulla questione.

    Le convenzioni introducono poi le regole quadro che devono essere rispettate in occasione del trasferimento da un paese a un altro del minore, nato da altra donna, di cui si sta diventando genitori, tramite adozione o affidamento.

    Anzitutto, quindi, condizioni e limiti in merito alla generazione e al trasferimento di vincoli di genitorialità in cambio di denaro erano oggetto di discussione anche in anni in cui il tema dell’omofobia non era al centro del dibattito. E, probabilmente, diversi discorsi circolati nei giorni scorsi partivano da domande malposte o da considerazioni fondate su timori, irrigidimenti e contrapposizioni ideologiche, ignorando quadri normativi pertinenti già esistenti, o adoperandoli in modo discutibile.

    Per esempio, alcuni hanno ripreso tre recenti sentenze della “Corte Europea dei Diritti dell’Uomo” per sostenere che la stessa corte si sia espressa in modo favorevole alla gravidanza surrogata, proprio a partire dalle carte sui diritti dei minori. In verità, quelle sentenze non entrano nel merito della legittimità della pratica in questione, ma semplicemente affermano che qualora si sia generata una situazione di fatto nella quale un bambino sia nato da un accordo di surrogazione, lo stato non può annullare l’accordo e allontanare il bambino dai genitori che abbiano acquisito il titolo di genitorialità a partire dall’accordo stesso: come dire che il diritto superiore di un minore che viva da tempo con due genitori è quello di rimanere con i genitori stessi, indipendentemente da come lo siano diventati.

    Volendo invece ragionare sul principio di legittimità della gravidanza surrogata, sarebbe opportuno partire proprio dalle due convenzioni per trovare gli argomenti che mostrino una via di uscita e una strada percorribile a livello normativo. Su un punto le due carte non paiono lasciare molti margini di dubbio: nessuna donna nel mondo deve essere messa nelle condizioni di vendere il proprio corpo per generare, e contestualmente cedere, un altro piccolo corpo, indipendentemente da chi si ritenga debbano diventare i suoi genitori: si noti, proprio la doppia dimensione di vendita, del corpo generante e del corpo generato, distingue radicalmente la gravidanza surrogata per fini lucrativi da altre forme di mercificazione del corpo. Le due convenzioni non sembrerebbero quindi compatibili con la gravidanza surrogata per fini lucrativi.

    E, va precisato, non si fa riferimento ai costi dell’operazione: ovviamente l’operazione ha dei costi e richiede interventi di tipo sanitario, ma questi non costituiscono un problema. Come nel trapianto degli organi, ogni intervento ha grandi costi che implicano una conseguente circolazione di denaro: sono tutti leciti, se chi ha donato l’organo non l’ha venduto.

    E il fatto che in alcuni paesi firmatari delle due convenzioni si pratichi la gravidanza surrogata per fini lucrativi, come accade in India o negli Stati Uniti, non spiega la sua presunta compatibilità con le convenzioni stesse, ma dipende dall’assenza di un organo giurisdizionale che ne sorvegli il rispetto.

    La Convenzione dell’Unicef riconoscerebbe una funzione di sorveglianza al “Comitato per i Diritti del Minore” che, però, è operativo solo nei paesi che abbiano ratificato il terzo protocollo della convenzione stessa: tra questi l’India e gli Stati Uniti, non a caso, non compaiono.

    Margini di discussione assai più ampi, invece, le carte lasciano in merito alla gravidanza surrogata per fini altruistici, ossia quella a titolo gratuito, praticata per esempio in Canada: in questi casi, una donna si mette a disposizione senza averne un ritorno economico.

    Di ciò si dovrebbe quindi discutere, partendo ciascuno dalla propria sensibilità, dai propri riferimenti culturali, dalle proprie conoscenze nell’ambito della psicologia dell’età evolutiva. Tante, infatti, sono le questioni che sottendono alla gravidanza surrogata: non è solo questione di voler riconoscere o meno il diritto alla genitorialità a coppie che non siano in grado di generare da sé.

    In ogni caso, favorevoli e contrari, dovrebbero tenere conto delle due convenzioni e dei principi su cui si fondano, riflettendo sulle conseguenze più generali che deriverebbero dalla loro messa in discussione.


    Immagine di copertina: ph. Dakota Corbin da Unsplash

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