La figura professionale dell’artista sta cominciando a prendere forma

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    Questo articolo è stato originariamente pubblicato su Inside Art clicca il pulsante in basso per leggere il testo completo.

    Il contesto Covid, specialmente dopo il primo lockdown, quando il Governo ha predisposto forme di sostegno a determinate categorie professionali, ha fatto riemergere la questione in tutta la sua complessità: come si inquadra nel nostro ordinamento la figura professionale dell’artista? In effetti, il caso italiano è caratterizzato da una tendenziale fumosità di questo argomento, motivo per cui, specialmente nell’ultimo anno, si sono intensificate le energie intellettuali per cercare di dare una risposta chiara e soprattutto contemporanea a questa domanda. Come dimostra l’impegno di Alessandra Donati e Franco Broccardi, un’avvocatessa e un commercialista esperti in materia artistica, che tra le altre cose stanno sostenendo le iniziative di Art Workers Italia, la prima associazione di categoria degli artisti. Ne abbiamo parlato con loro.

    Giuridicamente parlando, chi è un artista per il nostro ordinamento?
    «Benché fin dal 2007 il Parlamento Europeo abbia richiesto agli stati membri dell’Unione europea di adottare misure volte a uniformare e tutelare la professione artistica, la figura professionale dell’artista è ancora solo marginalmente e sommariamente delineata nel nostro ordinamento. Si tratta piuttosto di una professionalità riconosciuta a livello sociale, attraverso le regole del mercato dell’arte, mentre manca una disciplina organica che individui a livello sostanziale, organizzativo e fiscale una specifica professionalità. Se nell’ambito del diritto d’autore la mancanza di una distinta definizione costituisce elemento positivo, dal punto di vista fiscale e previdenziale, invece, sarebbe necessaria l’individuazione di una specifica categoria professionale. Il diritto d’autore, infatti, non individua prerogative per la qualificazione dell’autore in quanto artista, essendo l’attivazione della tutela del diritto d’autore giustamente svincolata da riconoscimenti esterni, corporativi o di certificazione accademica: il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione di lavoro intellettuale e si considera autore colui che viene indicato come tale. Dal punto di vista fiscale, invece, la normativa si limita a prevedere che l’artista possa rientrare nella categoria dei lavoratori autonomi».

    Note

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