Lunedì 06 aprile 2026
Per una rigenerazione urbana a base culturale
 
Per una nuova gestione dello spazio urbano

Questo articolo fa parte del terzo numero de laRivista, la pubblicazione monografica di cheFare, dedicato alla rigenerazione urbana. Un fenomeno che assume significati diversi a seconda degli attori coinvolti e che si confronta con la crisi dell’abitare, l’overtourism, la gentrificazione, la finanziarizzazione urbana e l’aumento delle disuguaglianze. Un processo che può essere compreso solo a partire dal diritto alla città. Puoi leggere qui gli altri articoli del numero monografico.



Il fallimento strutturale dei modelli di sviluppo di matrice estrattiva, che concepiscono il territorio come risorsa da valorizzare economicamente attraverso processi di appropriazione e rendita, impone oggi una riflessione profonda sul modo in cui pensiamo, governiamo e abitiamo la città. In questo scenario, la rigenerazione urbana a base culturale – cultural-led urban regeneration – emerge non come una formula estetica o un settore specialistico dell’intervento urbano, ma come una lente critica capace di mettere in discussione una visione puramente patrimoniale dello spazio.


Parlare di rigenerazione urbana significa innanzitutto chiarire cosa essa non è. Nel panorama normativo italiano, caratterizzato dall’assenza di una legge quadro nazionale e da una proliferazione di leggi regionali, termini come riuso, riqualificazione e rigenerazione vengono frequentemente utilizzati come sinonimi. In realtà, se tutti questi interventi condividono l’obiettivo della riduzione del consumo di suolo, divergono profondamente nel metodo e nelle finalità. Il riuso e la riqualificazione si concentrano prevalentemente sull’edificio o sull’area, migliorandone le prestazioni o ripristinandone una funzione. La rigenerazione urbana, invece, riguarda un processo più ampio, che investe le dimensioni sociali, culturali, economiche e simboliche dello spazio urbano.


La differenza non è meramente terminologica. L’assimilazione della rigenerazione urbana alle pratiche edilizie di riqualificazione ha trasformato il concetto in uno strumento funzionale alla ripresa del settore immobiliare, spesso sostenuto da incentivi fiscali e semplificazioni procedurali. Quando la riduzione del consumo di suolo viene affrontata in una prospettiva esclusivamente patrimoniale, il rischio è quello di innescare nuove dinamiche estrattive: gentrificazione, turistificazione ed espulsione delle comunità residenti.

La rigenerazione urbana a base culturale si colloca in controtendenza rispetto a questo paradigma, perché assume come punto di partenza la comunità che vive il luogo da rigenerare. È un processo che non si limita a “recuperare” spazi, ma mira a migliorare le condizioni di vita a partire dalla partecipazione attiva di chi quei luoghi li abita.


Intesa come metodo, la rigenerazione urbana a base culturale conduce inevitabilmente al tema dei beni comuni urbani. Queste esperienze rappresentano una delle forme più evidenti di rigenerazione dal basso: spazi spesso pubblici, in stato di abbandono o sottoutilizzati, che vengono riaperti, curati e restituiti alla collettività attraverso pratiche di gestione condivisa. Ciò che accomuna queste esperienze non è il regime giuridico del bene – pubblico o privato – ma la funzione che esso svolge: luoghi aperti, accessibili, fondati su pratiche mutualistiche, capaci di diventare poli di aggregazione e produzione culturale per i quartieri.

Intesa come metodo, la rigenerazione urbana a base culturale conduce inevitabilmente al tema dei beni comuni urbani. Queste esperienze rappresentano una delle forme più evidenti di rigenerazione dal basso

Dal punto di vista giuridico, l’esistenza di beni a uso e gestione collettiva ha imposto (e impone) una rilettura costituzionalmente orientata della disciplina codicistica del “terribile diritto” di proprietà, spostando l’attenzione dal mero regime di appartenenza alla funzione concreta delle risorse. Esistono, infatti, esperienze che sfuggono alla “monodica concezione di derivazione romanistica dell’individualismo proprietario” ed evidenziano “un altro modo di possedere”, che fatica a trovare piena corrispondenza nell’impianto del Codice Civile del 1942. Quest’ultimo, costruito su una concezione patrimoniale incentrata sulla proprietà fondiaria e sulla titolarità individuale, risulta in parte disallineato rispetto alla Costituzione, che, ispirandosi a una logica personalistica, pone al centro la persona e attribuisce ai beni una valenza funzionale, in quanto strumenti di realizzazione di interessi generali. In questa prospettiva, alcuni beni non si definiscono esclusivamente in base alla titolarità, bensì in relazione alla loro funzione delineata in ottica personalistica e alle modalità di gestione, che prescindono dal paradigma della proprietà individuale e si fondano su una dimensione collettiva e partecipativa.


I beni comuni – e così i beni comuni urbani – sfuggono alla tradizionale dicotomia pubblico/privato su cui è impostato il nostro ordinamento. A differenza delle proprietà collettive rurali, riconosciute dalla legge n. 168 del 2017, gli urban commons non godono di un inquadramento normativo unitario a livello nazionale, nonostante le proposte avanzate, a partire dai lavori della Commissione Rodotà del 2007. Ciò nonostante, il dibattito civilistico più recente mostra come l’attenzione si stia progressivamente spostando dalla questione della categorizzazione giuridica del bene alla centralità delle forme di gestione.

Il dibattito sui beni comuni, rafforzatosi in Italia dopo il referendum sull’acqua del 2011, ha contribuito a superare una concezione statica della proprietà, valorizzando la funzione dei beni in relazione ai diritti fondamentali della persona. Tuttavia, concentrarsi esclusivamente sul bene rischia di produrre una visione statica del fenomeno, mentre le esperienze di rigenerazione urbana mostrano come l’elemento decisivo non sia tanto l’oggetto della gestione, quanto le pratiche sociali che lo attraversano.


È in questo passaggio che il concetto di commoning assume un ruolo centrale. A differenza dei commons, intesi come categoria di beni, il commoning rimanda a un insieme di pratiche di cooperazione, cura, autogoverno e produzione collettiva dello spazio. La funzione culturale non risiede necessariamente nel bene ex se, ma nei processi che ne rendono possibile l’uso condiviso e inclusivo. La cultura non è un attributo del luogo, ma una funzione che si realizza attraverso l’azione collettiva.

A differenza dei commons, intesi come categoria di beni, il commoning rimanda a un insieme di pratiche di cooperazione, cura, autogoverno e produzione collettiva dello spazio

Le esperienze di uso civico urbano e di autogoverno collettivo – come quelle emerse in alcuni contesti cittadini – mostrano come il diritto possa farsi strumento di riconoscimento di pratiche già esistenti, piuttosto che mero apparato regolativo calato dall’alto. Il recupero dell’istituto degli usi civici in ambito urbano, pur nella sua evidente atipicità rispetto alla tradizione storica, segnala la possibilità di costruire assetti giuridici capaci di dare forma a una titolarità diffusa dell’uso e della gestione, fondata sulla comunità di riferimento. in particolare L’esperienza di Napoli rappresenta, in questo senso, un laboratorio emblematico. Attraverso il riconoscimento degli usi civici urbani, l’amministrazione ha reso giuridicamente visibili pratiche di autogoverno culturale già esistenti, fondate sull’accesso aperto e sulla gestione collettiva di spazi urbani. Pur con tutti i limiti di un modello legato a scelte politico-amministrative contingenti, il caso napoletano mostra con chiarezza che il diritto può – e forse deve – partire dalle pratiche per ordinarle, piuttosto che tentare di incasellarle preventivamente in categorie astratte.


Nell’ambito dei beni comuni urbani, non è dunque il bene in sé a essere “comune”, ma il modo in cui viene usato e governato a renderlo tale:  la dimensione comune non è un dato naturale o intrinseco, ma il risultato di pratiche collettive. È la gestione – fatta di regole condivise, apertura, cura e responsabilità – a trasformare una risorsa in un cultural urban common. In altri termini, ciò che conta non è tanto il commons quanto il commoning.


Questo spostamento di paradigma trova un antecedente importante nelle teorie di Elinor Ostrom, che hanno dimostrato come la gestione collettiva delle risorse possa essere efficace e sostenibile in presenza di determinate condizioni organizzative. Sebbene tali studi fossero originariamente riferiti ai commons rurali, il loro nucleo concettuale si rivela oggi particolarmente fecondo per comprendere le dinamiche urbane: al centro vi è sempre una comunità di riferimento, capace di auto-organizzarsi e di produrre regole attraverso la pratica.


In questa prospettiva, la rigenerazione urbana a base culturale non può essere ridotta a una somma di interventi settoriali. Essa riguarda la produzione di senso, di relazioni e di appartenenza. Le pratiche di commoning urbano sono pratiche culturali a tutti gli effetti: generano legami sociali, costruiscono spazi di cittadinanza attiva, danno forma concreta al diritto alla città inteso non solo come accesso allo spazio urbano, ma come possibilità di abitarlo, trasformarlo e prendersene cura collettivamente.


Anche il ruolo dell’arte nello spazio urbano va ripensato in questa chiave. Non come elemento decorativo o strumento di marketing territoriale, ma come processo partecipativo e relazionale. L’arte pubblica, quando è realmente radicata nei contesti e costruita in dialogo con le comunità, può diventare essa stessa una pratica di commoning culturale: un dispositivo capace di attivare immaginari, responsabilità condivise e nuove forme di relazione con lo spazio. Al contrario, interventi calati dall’alto o strumentali rischiano di produrre l’effetto opposto, alimentando processi di esclusione e mercificazione.


In conclusione, ripensare la rigenerazione urbana alla luce del commoning significa restituire centralità alla dimensione culturale come pratica sociale e relazionale, e non come mero strumento di valorizzazione simbolica o economica. La città si configura così come un campo di pratiche condivise, e il diritto alla città come diritto di partecipare attivamente alla loro costruzione. È in questo intreccio tra cultura, pratiche collettive e diritto che la rigenerazione urbana può ritrovare una reale capacità trasformativa, superando i limiti delle politiche rigenerative intese in senso estrattivo e restituendo allo spazio urbano la sua funzione di luogo vissuto, condiviso e democratico.



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Foto di ayumi kubo su Unsplash



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