Quali sono le forme giuridiche degli enti non profit previste dal Codice Civile?
Il Codice Civile prevede diverse forme giuridiche per gli enti non profit, distinguendo le persone giuridiche private (Libro I, titolo II) in:
- riconosciute, quindi Associazioni riconosciute e Fondazioni (Libro I, titolo II, capo II)
- e non riconosciute, quindi Associazioni non riconosciute e Comitati (Libro I, titolo II, capo III).
La normativa italiana consente infatti agli enti non profit di assumere differenti forme giuridiche che variano per il ruolo che assegnano ai volontari, ai lavoratori, al patrimonio dell’ente oppure alle finalità assegnate a questo.
Le persone giuridiche riconosciute, quindi le Associazioniriconosciute e le Fondazioni, sono istituite con atto pubblico notarile; una volta conseguita la personalità giuridica l’ente si distingue perfettamente dalle persone fisiche che hanno concorso a istituirlo e in seguito ad amministrarlo. In caso di indebitamento nel primo caso ne risponde esclusivamente l’ente mediante il proprio patrimonio, nel secondo caso ne rispondono anche gli amministratori.
L’Associazione, riconosciuta o meno, è un insieme di persone che si uniscono per concorrere ad uno scopo ritenuto lecito dalla legge; si basa quindi sull’azione dei soci i quali mediante l’assemblea e l’elezione delle cariche sociali concorrono a governarla. Anche enti riconosciuti o non riconosciuti possono unirsi e costituire un’Associazione, in questo caso solitamente definita di secondo livello.
La Fondazioneinvece si basa su un patrimonio, destinato da uno o più fondatori, anche con atto testamentario, ad uno scopo lecito e di utilità sociale. L’atto fondativo, quindi di destinazione del patrimonio, dispone anche le modalità di designazione degli amministratori dell’ente. Una Fondazione può essere istituita sia da una persona fisica che da una persona giuridica, anche pubblica, sia da una società.
Peculiari tipi di fondazione sono la Fondazione di Comunità e la Fondazione di Partecipazione. Una Fondazione di Comunità è istituita da una pluralità di soggetti rappresentativi di un dato territorio per gestire un patrimonio, continuamente incrementato dalle donazioni dei cittadini, a vantaggio del territorio stesso; si pone quindi come intermediario filantropico.
Una Fondazione di Partecipazione invece è sempre costituita da una pluralità di fondatori che possono però ampliarsi nel corso del tempo facendo entrare nuovi soggetti, mutuando così alcune caratteristiche dell’associazione.
Il Comitatoha caratteristiche del tutto affini all’Associazione, salvo, di norma ma non obbligatoriamente, il fatto che ha un obiettivo concretamente perseguibile. Generalmente non acquisisce la personalità giuridica, quindi ne rispondono patrimonialmente i promotori con il fondo del Comitato.
Immagine di copertina di Gareth David su Unsplash